Art. 2.

      1. Il personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria istituito ai sensi del capo II del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge, è inquadrato, con decorrenza dalla data di ultimazione del relativo corso di formazione, nella qualifica di commissario capo penitenziario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 146 del 2000, come sostituito dal predetto articolo 1, comma 1, della presente legge.
      2. Il personale appartenente al ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria istituito ai sensi del capo III del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, in servizio dalla data di entrata in vigore della medesima legge, è inquadrato, con decorrenza dalla data di ultimazione del relativo corso di formazione, nella qualifica di commissario penitenziario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 146 del 2000, come sostituito dal predetto articolo 1, comma 1, della presente legge.